Sez. 5, Sentenza n. 54319 del 17/05/2017 Cc. (dep. 01/12/2017) Rv. 272005 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Delitti commessi con violenza alla persona - Omessa notificazione alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. - Illegittimità dell'ordinanza di revoca o sostituzione delle misure di cui all'art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ricorso in cassazione da parte della persona offesa pretermessa - Inammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, è inammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l'ordinanza con cui si sia disposta la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva (diversa dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), in atto nei confronti dell'indagato, senza procedere alla notifica alla stessa persona offesa dell'istanza, ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, sulla base dell'art. 111, Cost., devono ritenersi soggetti legittimati all'impugnazione cautelare solo l'indagato, il suo difensore e il pubblico ministero, sicché la violazione del diritto al contraddittorio attribuito alla persona offesa dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. può essere fatta valere, su sollecitazione di quest'ultima, dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 310, 311 e 572 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)