diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012 (Rv. 622644 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA | Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza - Ratifica con efficacia retroattiva - Applicabilità in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Necessità - Possibilità di sanatoria o ratifica - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di dichiarazione di persistenza dell'interesse alla trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 26 della legge n. 183 del 2011.
Stato
decisa il 2012-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622644-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA

Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Ne consegue che non vale a ratificare retroattivamente l'operato dell'avvocato, sprovvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la dichiarazione, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, di persistenza dell'interesse alla trattazione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 1399, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 26, Decreto Legge 22/12/2011 num. 212 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)