Sez. 1, Sentenza n. 4767 del 28/05/1987 (Rv. 453421 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO - CONDIZIONI.*
In tema di separazione personale tra coniugi la violazione del dovere di fedeltà non legittima automaticamente la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero, dovendo il giudice del merito valutare globalmente e comparativamente i comportamenti di entrambi i coniugi, talché una trasgressione ai doveri familiari da parte di un coniuge non può essere considerata apoditticamente come assorbente si da rendere influenti nella genesi della separazione le trasgressioni ai propri doveri da parte dell'altro coniuge ove non siano precisati gli elementi che in concreto danno sostegno a detta decisione. (V 1198/84, mass n 433343; (V 2494/82, mass n 420366; (V 5584/81, mass n 416304; (V 3900/80, mass n 407784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)