Sez. L, Sentenza n. 3593 del 10/04/1987 (Rv. 452542 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - ALIQUOTA CONTRIBUTIVA RIDOTTA - CONDIZIONI - PERSONA FISICA TITOLARE DELL'IMPRESA E SOCIETÀ ARTIGIANA DATRICE DI LAVORO - DISTINZIONE - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - ALIQUOTA CONTRIBUTIVA RIDOTTA - CONDIZIONI - PERSONA FISICA TITOLARE DELL'IMPRESA E SOCIETÀ ARTIGIANA DATRICE DI LAVORO - DISTINZIONE - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
In tema di contribuzione alla cassa unica per gli assegni familiari, l'art. 20, n. 1, del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito (con modificazioni) nella legge 16 aprile 1974 n. 114, nel prevedere un'aliquota contributiva ridotta in favore "dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'Assicurazione di malattia", condiziona la applicabilità del beneficio al concorso di un duplice requisito soggettivo, costituito dalla natura (artigiana o commerciale) dell'impresa e dall'iscrizione dei rispettivi titolari negli elenchi predetti. Pertanto, nel caso di imprese artigiane, detta aliquota di favore è applicabile se la persona fisica avente la titolarità dell'impresa sia anche iscritta negli elenchi di cui alla legge n. 1533 del 1956 (essendo irrilevante l'avvenuta soppressione delle casse mutue artigiane) e, qualora il datore di lavoro sia una società (artigiana), solo se tale iscrizione sussista per la totalità - invece che per la sola maggioranza - dei soci, non essendo tale diversità di trattamento in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. (V 3483/85, mass n 441117).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)