diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1087 del 04/03/1978 (Rv. 390453 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - MANCATO PAGAMENTO - INGIUNZIONE IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DI ALCOOL RIGENERATO - DEDUZIONE DELL'OPPONENTE DEL DIFETTO DI QUALITA DI ACQUIRENTE - SUCCESSIVE CONTESTAZIONI NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO SULLA QUALITA E QUANTITA DELLA MERCE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390453-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - MANCATO PAGAMENTO - INGIUNZIONE IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DI ALCOOL RIGENERATO - DEDUZIONE DELL'OPPONENTE DEL DIFETTO DI QUALITA DI ACQUIRENTE - SUCCESSIVE CONTESTAZIONI NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO SULLA QUALITA E QUANTITA DELLA MERCE - INAMMISSIBILITA.*

L'opposizione all'ingiunzione fiscale, a differenza dell'opposizione all'ingiunzione di diritto comune, costituisce atto introduttivo di un giudizio di cognizione rivolto all'accertamento negativo dei presupposti di legge che determinano l'Obbligo di corrispondere il tributo nella misura pretesa dall'ente impositore, nel quale resta esclusa la proponibilita di questioni attinenti alla ritualita del procedimento amministrativo di accertamento e liquidazione del tributo medesimo. In tale giudizio, l'opponente ha la veste non solo formale, ma anche sostanziale di attore, e, come tale, e tenuto ad indicare, fin dall'atto introduttivo, le ragioni sulle quali fonda la sua domanda, mentre il successivo mutamento di questa, o la deduzione di nuove ragioni a suo sostegno, possono essere consentite solo nei limiti in cui la legge processuale consente all'attore la modifica o l'ampliamento della domanda originaria. Pertanto, l'opponente avverso ingiunzione per il pagamento d'imposta di fabbricazione evasa, in relazione all'acquisto di alcool rigenerato, che abbia originariamente negato esclusivamente la propria veste di acquirente di detto prodotto, non puo sollevare contestazioni inerenti alla quantita e qualita della merce, integranti una mutatio libelli, solo con la comparsa conclusionale di primo grado, che ha la mera funzione di illustrare le domande ed eccezioni ritualmente proposte, ne tantomeno nel giudizio di appello, ostandovi il divieto di cui all'art 345 cod proc civ, non derogabile neppure in caso di accettazione del contraddittorio da parte dell'appellato. (V 4444/76, mass n 383157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)