Sez. 1, Sentenza n. 74 del 07/01/1980 (Rv. 403445 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA - POSIZIONE PROCESSUALE DELLO OPPONENTE - ONERI PROCESSUALI A SUO CARICO - MUTAMENTO DELLA DOMANDA O INTRODUZIONE DI NUOVE RAGIONI A SOSTEGNO DI ESSA - AMMISSIBILITA - LIMITI - OPPOSIZIONE FONDATA SULLA INESISTENZA DELLA MATERIA IMPONIBILE - DEDUZIONE IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO DELLA RINUNCIA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DELLA CONSEGUENTE ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - INAMMISSIBILITA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA - POSIZIONE PROCESSUALE DELLO OPPONENTE - ONERI PROCESSUALI A SUO CARICO - MUTAMENTO DELLA DOMANDA O INTRODUZIONE DI NUOVE RAGIONI A SOSTEGNO DI ESSA - AMMISSIBILITA - LIMITI - OPPOSIZIONE FONDATA SULLA INESISTENZA DELLA MATERIA IMPONIBILE - DEDUZIONE IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO DELLA RINUNCIA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DELLA CONSEGUENTE ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - INAMMISSIBILITA.*
Nel vigore dell'abrogato contenzioso tributario l'opposizione all'ingiunzione o ad altro titolo di tassazione costituiva atto introduttivo di un giudizio di cognizione rivolto all'accertamento negativo dei presupposti di legge riflettenti l'esistenza o l'ammontare dell'obbligazione accertata dall'ente impositore, nel quale giudizio l'opponente assumeva la veste formale e sostanziale di attore e, come tale, era tenuto a indicare fin dall'atto introduttivo le ragioni sulle quali fondava la sua domanda, sicche il successivo mutamento di questa, o la deduzione di nuove ragioni a suo sostegno, potevano essere consentite solo nei limiti in cui la legge processuale permette all'attore la modifica o l'ampliamento della domanda originaria. Ne consegue che, nel giudizio promosso per contestare la pretesa tributaria per inesistenza della materia imponibile, non puo essere prospettata con la comparsa conclusionale di primo grado, e tanto meno nel giudizio d'appello, la tesi che l'obbligazione tributaria debba ritenersi estinta per rinuncia implicita dell'amministrazione finanziaria, poiche tale prospettazione configura una inammissibile mutatio libelli, in quanto sovverte l'originario oggetto del dibattito, introducendo nuovi e complessi temi di indagine attinenti alla validita, alle modalita e alla Forma della rinuncia, nonche alla Forma della rinuncia, nonche alla concludenza degli Atti asseriti incompatibili con la pretesa tributaria in contestazione. (Conf 1087/78, mass n 390453).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)