Sez. L, Sentenza n. 6831 del 20/11/1986 (Rv. 448935 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - CONDIZIONI - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - ACCERTAMENTO - CRITERI - ASSUNZIONE DI PERSONALE DI UN'AZIENDA DEFINITIVAMENTE CESSATA DA PARTE DI UN'ALTRA AZIENDA - NUOVA OCCUPAZIONE DI LAVORATORI RIDOTTI ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - CONDIZIONI - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - ACCERTAMENTO - CRITERI - ASSUNZIONE DI PERSONALE DI UN'AZIENDA DEFINITIVAMENTE CESSATA DA PARTE DI UN'ALTRA AZIENDA - NUOVA OCCUPAZIONE DI LAVORATORI RIDOTTI ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo, previsto dall'art. 18, quarto comma, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se un incremento di occupazione si sia o no verificato in un'azienda rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le variazioni (sostanziali o formali, apparenti o reali, valide o non valide) intervenute nella titolarità dell'impresa. Pertanto, il presupposto essenziale dell'incremento occupazionale, mentre va ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifica passaggio di personale alla nuova impresa risultante dall'operazione (reale o fraudolenta) ma il numero dei lavoratori resta immutato, non può essere, invece, negato, nel caso in cui, cessata definitivamente un'impresa (e venuta quindi meno l'unitarietà funzionale degli elementi costitutivi della relativa azienda), altra impresa, realmente diversa, ne assuma il personale, tale assunzione comportando nuova occupazione a favore dei lavoratori ridotti (dalla detta cessazione di attività imprenditoriale) allo stato di disoccupazione. (V 1164/85, mass n 439287; (V 3723/81, mass n 414362; (Conf 3647/83, mass n 428542).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)