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Sez. L, Sentenza n. 8014 del 08/08/1990 (Rv. 468685 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO PER IL MEZZOGIORNO - PRESUPPOSTO - INCREMENTO DELLA MANO D'OPERA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL RICHIEDENTE - NEGAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE INDUSTRIALE SUL RICHIEDENTE MEDESIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468685-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO PER IL MEZZOGIORNO - PRESUPPOSTO - INCREMENTO DELLA MANO D'OPERA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL RICHIEDENTE - NEGAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE INDUSTRIALE SUL RICHIEDENTE MEDESIMO - IRRILEVANZA.*

In tema di sgravi contributivi a favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, colui che richiede la concessione dello sgravio contributivo aggiuntivo ha l'Onere di provare il fatto costitutivo (del diritto) rappresentato dall'incremento della mano d'opera; né il richiedente è dispensato da tale Onere per effetto di un atteggiamento difensivo di controparte che neghi in radice la sussistenza del presupposto generale del diritto costituito dalla qualità d'imprenditore industriale in capo al richiedente stesso, poiché un tale atteggiamento di per sè solo non equivale in alcun modo ad inequivoca ammissione o non contestazione dello specifico fatto costitutivo sopra indicato. (V 6831/86, mass n 448935; (V 5709/83, mass n 430613; (V 2346/77, mass n 386060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)