Sez. L, Sentenza n. 1164 del 11/02/1985 (Rv. 439287 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO EX ART. 18, QUARTO COMMA, D.P.R. 30 AGOSTO 1968 N. 918 - INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO EX ART. 18, QUARTO COMMA, D.P.R. 30 AGOSTO 1968 N. 918 - INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18 quarto comma del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se un incremento di occupazione si sia o no verificato in una azienda rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968, occorre fare riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni (sostanziali o formali, apparenti o reali, valide o invalide) intervenute nella titolarità dell'impresa. Pertanto il presupposto per la concessione del beneficio va ritenuta insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifica passaggio di personale alla nuova impresa risultante dall'operazione (reale o fraudolenta) ma il numero dei lavoratori occupati resta immutato. (V 2518/84, mass n 434534; (V 3781/80, mass n 407628; (V 1971/61, mass n 412663; (Conf 3647/83, mass n 428542).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)