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Sez. L, Sentenza n. 3647 del 26/05/1983 (Rv. 428542 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI NEL MERIDIONE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO - PRESUPPOSTO - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE IN UN'AZIENDA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL CONCETTO DI AZIENDA IN SENSO OGGETTIVO - NECESSITÀ - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA MEDESIMA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428542-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI NEL MERIDIONE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO - PRESUPPOSTO - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE IN UN'AZIENDA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL CONCETTO DI AZIENDA IN SENSO OGGETTIVO - NECESSITÀ - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA MEDESIMA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, quarto comma, del d.P.R. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se un incremento di occupazione si sia o no verificato in un'azienda rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni (sostanziali o formali, apparenti o reali, valide o non valide) intervenute nella titolarità dell'impresa. Pertanto, il presupposto per la concessione del beneficio, mentre va ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifica passaggio di personale alla nuova impresa risultante dall'operazione (reale o fraudolentemente inscenata) ma il numero dei lavoratori occupati resta immutato, non può essere, invece, negato nel caso in cui, cessata definitivamente un'impresa, altra impresa, realmente diversa, ne assuma il personale, tale assunzione comportando nuova occupazione a favore dei lavoratori ridotti (dalla detta cessazione di attività imprenditoriale) allo stato di disoccupazione. (V 3781/80, mass n 407628; (Conf 1971/81, mass n 412663 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)