Sez. 4, Sentenza n. 8664 del 12/12/1985 Ud. (dep. 27/08/1986) Rv. 173620 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - MANCATA ATTUAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DEL LAVORATORE IN CASO DI INFORTUNIO - CAUSA SOPRAVVENUTA IDONEA AD INTERROMPERE IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA LA CONDOTTA COLPOSA DEL DATORE DI LAVORO E L'EVENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - MANCATA ATTUAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DEL LAVORATORE IN CASO DI INFORTUNIO - CAUSA SOPRAVVENUTA IDONEA AD INTERROMPERE IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA LA CONDOTTA COLPOSA DEL DATORE DI LAVORO E L'EVENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In caso d'infortunio, qualora il datore di lavoro non abbia dotato le macchine dei dispositivi di sicurezza prescritti dal d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comportamento eventualmente imprudente dei lavoratori non si configura quale causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità fra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento, poiché esso non costituisce un fattore eccezionale ed atipico. (V mass n 166073; (Conf mass n 150230; (Conf mass n 154404).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)