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Sez. 1, Sentenza n. 3678 del 28/05/1988 (Rv. 458943 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ PER PENDENZA DI LITE CON L'ORGANO ELETTIVO - RIMOZIONE DI TALI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458943-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ PER PENDENZA DI LITE CON L'ORGANO ELETTIVO - RIMOZIONE DI TALI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di pendenza di una lite fra neoeletto ed organo elettivo, per rimuovere la causa d'incompatibilità all'elezione, non è necessaria una formale pronuncia di Estinzione del procedimento, ma è sufficiente che, prima della delibera di convalida dell'elezione, siano posti in essere Atti idonei a far sostanzialmente venir meno il conflitto fra gli stessi, quali la transazione, la rinuncia agli Atti del giudizio da parte del neoeletto e la mancata ratifica, da parte del consiglio comunale, della delibera di giunta con la quale era stata promossa l'Azione contro il privato. (V 690/86, mass n 444250; (V 7154/83, mass n 431759; (V 1458/69, mass n 340246).*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)