Sez. U, Sentenza n. 14828 del 05/06/2008 (Rv. 603316 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Definizione automatica dei rapporti tributari - Presentazione dell'istanza - Effetti - Rimborso d'imposte - Preclusione - Estensione alle ipotesi di carenza del presupposto - Sussistenza - Fattispecie in tema di rimborso dell'IVA.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IVA ritenuta deducibile in quanto la società contribuente esercitava attività medica in regime di esenzione); il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)