Sez. U, Sentenza n. 20754 del 31/07/2008 (Rv. 604932 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Regime precedente la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti - Incarico di direzione di lavori, conferito a dipendente dell'Università - Controversia relative - Criterio di riparto della giurisdizione - Verifica della instaurazione o meno o di un distinto rapporto di lavoro privatistico - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Nel regime precedente la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, con riferimento a pretese precedenti il 30 giugno 1998, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente dell'Università responsabile dell'ufficio tecnico, in relazione ad un incarico di direzione di lavori inerente il rapporto già in atto, anche ove l'incarico ecceda l'ambito del livello di mansioni previste per la qualifica ricoperta dal dipendente, in quanto, in difetto di elementi comprovanti l'instaurazione tra le parti di uno specifico e separato rapporto contrattuale privatistico per la direzione dei lavori (mancando un formale contratto d'opera ed in presenza di un atto unilaterale che richiama norme che prevedono l'esecuzione di opere pubbliche con la direzione dei tecnici dell'amministrazione), le dette prestazioni trovano il loro titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice ordinario, che sarebbe stata configurabile nel caso di rapporto di lavoro autonomo costituito tra le stesse parti al di fuori del rapporto di impiego.
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 23 art. 12, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)