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Sez. U, Sentenza n. 22425 del 19/10/2006 (Rv. 592343 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Obblighi di natura retributiva ricollegabili al rapporto di pubblico impiego - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie - Controversia attinente a periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592343-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente del Ministero della Giustizia, inquadrato nel VI livello, profilo professionale di programmatore, per ottenere il compenso di un'attività di esperto informatico asseritamente svolta in esecuzione di incarichi professionali, in quanto dette prestazioni trovano il loro titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, potendosi invece configurare la giurisdizione del giudice ordinario quando l'attività sia riconducibile ad un diverso rapporto di lavoro autonomo costituito tra le stesse parti, perchè prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente e priva di correlazione con il rapporto di pubblico impiego. (Nella specie, attinente a periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo il dipendente soltanto allegato che l'incarico era stato svolto in completa autonomia decisionale e che esulava dalle mansioni proprie della qualifica, aveva ricondotto il tema della controversia allo svolgimento di mansioni superiori e non alla costituzione di un diverso rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)