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Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009 (Rv. 606123 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Regime precedente la cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti - Ingegnere dipendente comunale - Attività svolta quale componente tecnico di una commissione costituita dal Comune per l'affidamento di lavori - Compenso - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606123-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

In tema di riparto di giurisdizione anteriormente ai criteri dettati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la domanda del dipendente di un ente pubblico volta a conseguire il compenso di prestazioni lavorative in favore del medesimo, è devoluta alla giurisdizione amministrativa, quando le prestazioni dedotte trovino titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, mentre appartiene alla giurisdizione ordinaria, quando manchi tale presupposto, il che avviene in presenza di attività prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente e priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego, riconducibile, quindi, ad un diverso rapporto di lavoro autonomo costituito tra le stesse parti, non rilevando a tal fine la circostanza dell'espletamento dell'attività al di fuori del normale orario di lavoro. È, quindi, devoluta alla giurisdizione ordinaria la domanda di un ingegnere dipendente di un Comune, relativa al compenso per l'attività svolta quale componente tecnico di una commissione costituita dallo stesso ente ai fini dell'affidamento di determinati lavori, in quanto tale attività non è riconducibile al detto rapporto di pubblico impiego, essendo correlata ad un incarico esorbitante da esso, e non può svolgersi in regime di subordinazione, comportando una selezione ed una scelta, mentre la qualifica funzionale nella struttura organizzativa del Comune rappresenta solo un presupposto di idoneità per far luogo alla nomina a componente della commissione esaminatrice, senza comportare l'equivalenza tra compiti di commissario e quelli propri della qualifica rivestita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)