diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 42662 del 15/09/2015 Cc. (dep. 22/10/2015) Rv. 265210 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini - Ripristino della custodia cautelare - Presupposti - Pericolo di fuga - Sopravvenuta condanna in altro procedimento per appartenenza ad associazione di stampo mafioso - Configurabilità del pericolo - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265210-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti di chi sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, sussiste il pericolo di fuga, idoneo a giustificare la riemissione del titolo custodiale, qualora sopravvenga la condanna dell'imputato, in altro procedimento, per l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, stante la conclamata capacità di tale sodalizio di aiutare i sodali latitanti. (Fattispecie relativa al ripristino della custodia in carcere nei confronti di un imputato condannato in primo grado per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 l.12 luglio 1991, n. 203).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)