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Sez. 1, Sentenza n. 5155 del 22/11/2017 Cc. (dep. 02/02/2018) Rv. 272063 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini - Sopravvenuta condanna per appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Ripristino della custodia cautelare - Presupposti - Pericolo di fuga - Attualità e concretezza - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272063-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di ripristino della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sola sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'attualità e concretezza del pericolo di fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)