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Sez. 5, Sentenza n. 52633 del 05/10/2016 Cc. (dep. 13/12/2016) Rv. 268755 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna per appartenenza ad associazione di stampo mafioso - Presupposti - Pericolo di fuga - Desumibilità dalla condanna - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268755-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di ripristino della custodia cautelare contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., il pericolo di fuga, idoneo a giustificare la riemissione del titolo custodiale, può essere desunto dalla condanna dell'imputato per l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, a condizione che siano accertati l'attuale esistenza del sodalizio criminale ed il concreto interesse dello stesso a garantire la sottrazione alla cattura dell'imputato, avuto riguardo anche al ruolo svolto dal predetto all'interno del sodalizio medesimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, in riforma di precedente ordinanza più favorevole all'imputato, applicava la custodia cautelare ritenendo sussistente il pericolo di fuga dei ricorrenti dalla loro condanna in primo grado per la partecipazione ad un'associazione mafiosa, contestata fino al 2010 e decimata dall'arresto di molti componenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)