diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1490 del 10/03/1979 (Rv. 397835 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INTERESSI COMPENSATIVI DOVUTI DALL'ASSICURATO AL TERZO DANNEGGIATO E SPESE PROCESSUALI - OBBLIGO DI RIMBORSO - LIMITI DEL MASSIMALE - RILEVANZA - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397835-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INTERESSI COMPENSATIVI DOVUTI DALL'ASSICURATO AL TERZO DANNEGGIATO E SPESE PROCESSUALI - OBBLIGO DI RIMBORSO - LIMITI DEL MASSIMALE - RILEVANZA - ECCEZIONI.*

A norma dell'art 1917 cod civ, in tema di Assicurazione della responsabilita civile l'assicuratore e tenuto nei confronti dell'assicurato a rimborsare, entro i limiti del massimale contrattualmente pattuito, sia gli interessi compensativi, dovuti al terzo danneggiato con decorrenza dal giorno del fatto dannoso, sia le spese per il giudizio promosso per il risarcimento dei danni, le quali costituiscono un accessorio della somma liquidata per i danni. Il limite del massimale non opera, invece, nell'ipotesi in cui il comportamento colpevole dell'assicuratore abbia nociuto all'assicurato nel giudizio contro di lui promosso dal terzo danneggiato. (V 17/78, mass n 389298; (V 820/70, mass n 346155).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)