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Sez. L, Sentenza n. 5919 del 07/07/1987 (Rv. 454310 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SPECIFICA IPOTESI DI LICENZIAMENTO PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE FRA LA GRAVITÀ DEL FATTO ED IL RECESSO - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTO COSTITUENTE REATO NON ESAMINATO DAL GIUDICE PENALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454310-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SPECIFICA IPOTESI DI LICENZIAMENTO PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE FRA LA GRAVITÀ DEL FATTO ED IL RECESSO - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTO COSTITUENTE REATO NON ESAMINATO DAL GIUDICE PENALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il giudice del merito, pur in presenza di una specifica ipotesi di licenziamento prevista dalla contrattazione collettiva, non è esonerato, sempreché il lavoratore abbia offerto adeguati elementi probatori, dall'Obbligo di valutare la proporzione fra la gravità del fatto commesso e l'estremo rimedio del recesso in tronco, la cui legittimità, allorché sia fondato su un fatto costituente reato in ordine al quale non si sia pronunciato il giudice penale con pronuncia irrevocabile, richiede l'indagine sulla concreta idoneità del comportamento addebitato a configurare situazioni determinanti l'impossibilità di una prosecuzione del rapporto, anche provvisoria. (V 6113/85, mass n 443253; (V 686/85, mass n 438885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)