Sez. 3, Sentenza n. 4331 del 12/11/2013 Ud. (dep. 30/01/2014) Rv. 258690 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI | Impianti audiovisivi - Installazione con possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - Presupposti - Violazione - Reato di cui agli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970, e 114 e 171 del D.Lgs. n. 196 del 2003 - Configurabilità - Effettiva messa in funzione degli impianti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI
Per l'integrazione del reato di pericolo previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) e 114 e 171 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che punisce la installazione di impianti audiovisivi di controllo senza accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o comunque in difetto di permesso dall'ispettorato del lavoro, è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l'attività dei lavoratori, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la installazione all'interno di un supermercato di otto micro-camere a circuito chiuso di cui alcune puntate direttamente sulle casse).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 114, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 171, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)