Sez. 5, Sentenza n. 618 del 13/01/2006 (Rv. 586406 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA | Diritto camerale - Società in nome collettivo - Responsabilità solidale del socio - Riscossione coattiva nei confronti del socio - Previa notifica della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA
In tema di riscossione del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (c.d. diritto camerale) - previsto dall'art. 34 del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 -, qualora obbligata al pagamento del tributo sia una società in nome collettivo, in qualità di ditta destinataria del servizio, è legittima la notificazione dell'avviso di mora al singolo socio, responsabile in solido secondo i principi generali in materia di società di persone, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che allo stesso non sia stata previamente notificata la cartella esattoriale, in quanto il rapporto tra quest'ultima e l'avviso di mora viene in considerazione esclusivamente nei riguardi della società debitrice.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, Decreto Legge 22/12/1981 num. 786 art. 34 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 51 CORTE COST., Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Cod. Civ. art. 2291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)