Sez. 5, Sentenza n. 18012 del 09/09/2005 (Rv. 585480 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Società di persone - Socio - Credito dell'Amministrazione finanziaria - Responsabilità solidale - Sussistenza - Limiti - Riscossione coattiva in base all'accertamento nei confronti della società - Ammissibilità - Esclusione - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di IVA e solidarietà passiva tributaria, non trova alcun fondamento la distinzione tra solidarietà derivante da una norma del codice civile e solidarietà nascente da una norma tributaria, sicché non è consentito all'Amministrazione, quanto, in particolare, alla responsabilità solidale del socio accomandatario di s.a.s., di notificare alla società l'atto impositivo e la cartella esattoriale e procedere con avviso di mora per l'esazione del credito nei confronti del socio. Vi ostano sia il principio dell'autonomia dei rapporti di credito-debito, aventi in comune la sola prestazione, sia il principio di tutela del diritto alla difesa di ciascun coobligato solidale (che può avere interesse diretto, e distinto da quello della società, a contrastare la pretesa avanzata con l'accertamento, nonché le sanzioni pecuniarie irrogate), sia, infine, il principio sancito dall'art. 1306 cod. civ., per il quale i condebitori solidali che non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di uno di essi hanno, di fronte al giudicato e rispetto al creditore, veste di terzi e, come terzi, non subiscono gli effetti propri della cosa giudicata. In particolare, l'esercizio del diritto di difesa del socio accomandatario mediante l'impugnazione dell'avviso di mora può essere effettivo solo se egli abbia mantenuto tale qualità nell'organizzazione sociale ed abbia avuto, per la stessa ragione, conoscenza della pretesa tributaria contenuta nell'atto impositivo (nella fattispecie, il socio aveva ceduto quote e carica molti anni prima della notifica dell'avviso di accertamento alla società, successivamente dichiarata pure fallita, e dell'avviso di mora a sé medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2313, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)