Sez. 5, Sentenza n. 7000 del 08/05/2003 (Rv. 562759 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Socio di società in nome collettivo - Responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali - Estensione ai rapporti tributari - Configurabilità - Conseguenze - Avviso di mora al socio per i debiti tributari della società - Legittimità - Previa notifica di avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Preventiva escussione del patrimonio sociale - Necessità - Onere della prova a carico dell'amministrazione procedente - Sussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, poiché la responsabilità solidale ed illimitata dei soci di società in nome collettivo per le obbligazioni sociali, prevista dall'art. 2291 del codice civile, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, è legittima la notificazione di un avviso di mora al socio di una società in nome collettivo, in ordine alle obbligazioni tributarie della società; né occorre che l'avviso di mora sia preceduto dalla notifica di avviso di accertamento, potendo il socio, in sede di impugnazione dell'atto notificatogli, far valere tutte le ragioni che avrebbe potuto opporre all'avviso di accertamento. Trova, tuttavia, applicazione anche la disposizione di cui all'art. 2304 del codice civile, secondo il quale è vietata la pretesa di pagamento nei confronti del socio che non sia stata preceduta dalla escussione del patrimonio sociale, con la conseguenza che l'amministrazione procedente deve fornire adeguata prova dell'inutile esperimento del "beneficium excussionis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)