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Sez. 2, Sentenza n. 625 del 08/03/1971 (Rv. 350335 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - CARATTERE NEGOZIALE - LEGITTIMAZIONE - DEL PROCURATORE DELLA PARTE NON COLPITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350335-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - CARATTERE NEGOZIALE - LEGITTIMAZIONE - DEL PROCURATORE DELLA PARTE NON COLPITA - ESCLUSIONE.*

La dichiarazione del procuratore relativa alla morte o alla perdita della capacita di stare in giudizio della parte gia costituita ha carattere negozialè si tratta, cioe, di una dichiarazione di volonta e non gia di una mera dichiarazione di scienza, onde a tale dichiarazione e legittimato il procuratore della parte colpita dall'evento e non anche quello della parte avversa. (V 707'68, mass n 331925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)