Sez. 1, Sentenza n. 1499 del 27/02/1990 (Rv. 465561 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DATIO IN SOLUTUM O TRASFERIMENTO DI BENI DETERMINATI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'EQUIVALENTE PECUNIARIO - DEBITO DI VALORE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DATIO IN SOLUTUM O TRASFERIMENTO DI BENI DETERMINATI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'EQUIVALENTE PECUNIARIO - DEBITO DI VALORE.*
Nel caso di revoca di una datio in solutum o di un atto di trasferimento di beni determinati, non restituibili in natura, il soccombente nell'Azione di revocatoria fallimentare è tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario secondo il valore che essi avevano all'atto della stipula o del negozio revocato e quindi tenendo conto della svalutazione monetaria da quel momento intervenuta, trattandosi, di obbligazione da fatto illecito, produttivo di danno per i creditori e, quindi, di debito di valore volto, perciò, a ripristinare il patrimonio del fallito nella situazione antecedente al compimento dell'atto revocato. (V 3227/87, mass n 452296; (V 4069/85, mass n 441594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 267, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)