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Sez. 1, Sentenza n. 9252 del 17/09/1997 (Rv. 508082 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI | Azione di responsabilità - Danno - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508082-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI

In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando il fondamentale addebito loro imputabile si individua nel dovere di intraprendere nuove operazioni, in caso di fallimento della società, il danno, in linea di principio, non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e passivo nel fallimento, dovendo applicarsi le regole sul nesso di causalità materiale. Tuttavia, il danno può essere identificato nella differenza tra attivo e passivo, in mancanza di prova di maggior pregiudizio, se per fatto imputabile agli organi sociali si sia venuto a verificare il dissesto economico della società e il conseguente assoggettamento a fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)