Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 04/04/1977 (Rv. 384974 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA - AZIONE DI RESPONSABILITA - PER OMESSA VIGILANZA SULL'ATTIVITA ILLECITA DEGLI AMMINISTRATORI - AZIONE RISARCITORIA DEL CURATORE DELLA SOCIETA FALLITA - DANNO RISARCIBILE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA - AZIONE DI RESPONSABILITA - PER OMESSA VIGILANZA SULL'ATTIVITA ILLECITA DEGLI AMMINISTRATORI - AZIONE RISARCITORIA DEL CURATORE DELLA SOCIETA FALLITA - DANNO RISARCIBILE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Nel giudizio di responsabilita contro i sindaci di una societa, che sia stato promosso dal curatore del fallimento della societa medesima, ai sensi dell'art 2407 cod civ, per non avere i sindaci vigilato sull'attivita illecita degli amministratori, consistente nel porre in essere operazioni dopo la totale perdita del capitale sociale (art 2449 cod civ), il danno va commisurato all'insufficienza dell'attivo fallimentare, e, cioe, alla differenza fra il passivo e l'attivo, nei limiti in cui tale insufficienza sia legata da nesso di causalita a quel comportamento omissivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2449, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)