Sez. L, Sentenza n. 14514 del 01/07/2011 (Rv. 617918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione diretta liquidata in regime internazionale - Pensione di reversibilità - Diritto ad un trattamento complessivo di importo corrispondente a quello già erogato al dante causa - Insussistenza - Diritto al trattamento minimo del quale già beneficiava la pensione diretta - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il titolare di una pensione di reversibilità, ancorchè originata da una pensione diretta liquidata in regime internazionale con il cumulo di contributi liquidati in Italia ed all'estero, non ha diritto ad un trattamento complessivo di importo corrispondente a quello già erogato al suo dante causa, ma soltanto ad una quota di tale importo. Ne consegue che, per il caso che la pensione diretta benefici dell'integrazione al minimo, detta integrazione concorre soltanto a determinare la base di calcolo della quota in parola.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)