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Sez. L, Sentenza n. 15654 del 26/07/2005 (Rv. 583595 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Decorrenza successiva alla legge n.407 del 1990 - Pensione diretta estera percepita dal "de cuius" con integrazione al trattamento minimo da epoca anteriore al 1° gennaio 1991 congelata ex art. 7, terzo comma, legge n.407 del 1990 - Diritto ad un trattamento complessivo di importo corrispondente a quello già erogato al suo dante causa - Insussistenza - Diritto alla pensione nella misura del sessanta per cento di quella spettante al "de cuius" comprensiva della quota integrativa congelata alla data del 31 dicembre 1990 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583595-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Il titolare di pensione di reversibilità conseguita con decorrenza successiva alla legge n.407 del 1990, e derivante da una pensione diretta estera, percepita dal "de cuius" con l'integrazione al trattamento minimo corrisposta da epoca anteriore al 1° gennaio 1991 e poi "congelata", nell'importo in pagamento a tale data, in applicazione dell'art. 7, terzo comma, della legge n.407 del 1990, mentre non ha diritto ad un trattamento complessivo di importo corrispondente a quello già erogato al suo dante causa, da un lato non soggiace alla falcidia della base di computo della sua pensione di reversibilità derivante dalla riconduzione a calcolo della pensione già spettante al "de cuius" e dall'altro, secondo le disposizioni generali in tema di pensione di reversibilità, ha diritto di ottenere la propria pensione nella misura del sessanta per cento di quella spettante al "de cuius" comprensiva della quota integrativa congelata alla data del 31 dicembre 1990.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Decr. Minist. 30/12/1992 num. 577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)