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Sez. 5 - , Sentenza n. 29959 del 15/09/2020 Ud. (dep. 29/10/2020) Rv. 279746 - 02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 - Art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 - Sospensione dei termini di prescrizione per i giudizi di legittimità - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279746-02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è applicabile ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente nel medesimo periodo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)