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Sez. 3 - , Sentenza n. 25808 del 03/07/2020 Ud. (dep. 10/09/2020) Rv. 279891 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 - Sospensione dei termini di prescrizione ex art.83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279891-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia stato pendente dinanzi a tale organo giudicante nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia pervenuto nella cancelleria della Corte nel medesimo periodo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)