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Sez. 5 - , Sentenza n. 25222 del 14/07/2020 Ud. (dep. 07/09/2020) Rv. 279596 - 02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 - Art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 - Sospensione dei termini di prescrizione per i giudizi di legittimità - Applicabilità - Condizioni
Stato
decisa il 2020-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279596-02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente nel medesimo periodo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 03/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)