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Sez. L, Sentenza n. 2048 del 20/02/1993 (Rv. 481008 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Poteri (o obblighi) del giudice - Qualificazione giuridica | Dell'atto - Distinzione dalla interpretazione contrattuale in senso stretto - Impugnazione in cassazione della qualificazione dell'atto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481008-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Poteri (o obblighi) del giudice - Qualificazione giuridica

La qualificazione giuridica dell'atto, pur muovendosi nell'ambito del processo interpretativo, costituisce un'operazione concettualmente distinta (oltre che logicamente e cronologicamente successiva) dall'interpretazione contrattuale in senso stretto, giacché, a differenza di questa - che ha ad oggetto la determinazione della volontà dei contraenti e che è riservata al giudice del merito, restando censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica o per vizi di motivazione - è diretta ad accertare non già la volontà dei contraenti ma, una volta stabilita tale volontà, la sussumibilità della medesima in uno o in altro schema giuridico negoziale, con attività che è denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, in particolare, che con la convenzione del febbraio 1973, successivamente rinnovata ed avente ad oggetto lo svolgimento, per conto delle FF.SS., di servizi di "accudienza, pulizia e custodia del dormitorio del personale viaggiante della stazione di Bologna Centrale", le parti avessero inteso instaurare un rapporto di lavoro autonomo, secondo la previsione dell'art. 26 della legge n. 1236 del 1959).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)