Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 20/07/1989 (Rv. 463415 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SUCCESSIONE - IN GENERE - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - DIRITTO SOGGETTIVO - DETERMINAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - VALORE MERAMENTE INDICATIVO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SUCCESSIONE - IN GENERE - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - DIRITTO SOGGETTIVO - DETERMINAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - VALORE MERAMENTE INDICATIVO.*
L'indennità dovuta dal nuovo concessionario o gestore di una farmacia al precedente titolare o gestore della stessa, ai sensi dell'art. 110 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto di quest'ultimo, per cui alla Determinazione in via amministrativa della medesima, in base al secondo comma della citata disposizione, da parte della commissione provinciale indicata nell'art. 105 dello stesso T.U. (poi sostituita da quella prevista dall'art. 8 della legge n. 475 del 1968), vanno riconosciuti valore e carattere meramente indicativi, avendo il giudice, in caso di contestazione, il potere-dovere di accertare in maniera pienamente autonoma sia l'effettiva esistenza del diritto, sia il suo concreto ammontare; la decisione del giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità unicamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri dettati dalla legge per la Determinazione dell'indennità o dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sugli elementi di fatto posti a base di quella Determinazione. (V 6099/86, mass n 448413, sulla seconda parte; (V 6374/82, mass n 424001, sulla prima parte; (V 424/77, mass n 383971, sulla seconda parte; (Conf 1646/64, mass n 302374).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 105, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)