Sez. L, Sentenza n. 1968 del 05/07/1974 (Rv. 370203 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordine di esibizione di un documento alla parte o al terzo, a norma dell'art 210 del codice di rito, costituisce una facolta discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non e tenuto neppure a specificare le ragioni per le quali non ritiene di avvalersene. Il mancato Esercizio di detta facolta non puo formare, quindi, oggetto di ricorso per Cassazione, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (Conf 1065'72, mass n 357450).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)