Sez. 6, Sentenza n. 5536 del 15/01/2016 Cc. (dep. 10/02/2016) Rv. 265957 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca - Istanza di revoca - Applicazione della legge vigente al momento della decisione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La richiesta di revoca "ex tunc" della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, attesa l'assimilazione della misura patrimoniale alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicazione dell'art. 200 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte, a seguito della entrata in vigore il D.L. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, che ha codificato il principio della applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto a quella personale, ha ritenuto legittimo il rigetto della istanza di revoca di una confisca che si assumeva illegittima secondo la previgente disciplina, perchè disposta dopo la cessazione dela misura di prevenzione personale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)