Sez. 5, Ordinanza n. 3914 del 17/11/2011 Cc. (dep. 31/01/2012) Rv. 251719 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca ai sensi dell'art. 2 ter legge n. 575 del 1965 - Istanza di revoca - Applicazione della legge vigente al momento della decisione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La richiesta di revoca "ex tunc" della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, sicché, entrato in vigore il D.L. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, il mantenimento della misura patrimoniale è reso legittimo dalla pericolosità generica del soggetto, connessa alla sua appartenenza alle categorie previste dall'art. 1 nn. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ancorché sia stata esclusa la sua pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 1 della L. 31 maggio 1965 n. 575.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 11 ter, Cod. Pen. art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)