diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 21491 del 16/02/2015 Cc. (dep. 22/05/2015) Rv. 263768 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Presupposti - Disciplina applicabile - Individuazione - Retroattività - Limiti.
Stato
decisa il 2015-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263768-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La confisca di prevenzione patrimoniale è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicchè, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell'esecuzione di esse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tempo di applicazione della misura si identifica necessariamente con quello della decisione di primo grado, anche se negativa, perché l'appello costituisce una fase eventuale in cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)