Sez. L, Sentenza n. 16759 del 09/08/2005 (Rv. 582916 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma nono, legge 335 del 1995 - Contributi relativi a periodi precedenti - Applicabilità - Limiti - Applicabilità del termine decennale - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma nono e comma decimo, legge 335 del 1995, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione è quinquennale dal 1° gennaio 1996, mentre è applicabile la precedente prescrizione decennale se entro il 31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall'istituto atti interruttivi (non sussistenti nel caso di specie).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)