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Sez. L, Sentenza n. 24138 del 29/12/2004 (Rv. 579623 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Termine breve introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Decorrenza - Applicabilità del termine ordinario - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579623-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali (nel caso di specie, l'INPGI) ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il termine originariamente decennale, è divenuto quinquennale, in virtù del disposto della legge n. 335 del 1995, dal 1gennaio1996, anche per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge; tuttavia, se nel periodo intermedio tra l'entrata in vigore della legge (17 agosto1995) e l'operatività del nuovo regime prescrizionale (1gennaio1996) l'ente compie atti interruttivi della prescrizione o inizia procedure nel rispetto della normativa preesistente, tali attività sono idonee a perpetuare il termine di prescrizione decennale precedentemente vigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)