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Sez. 2, Sentenza n. 2481 del 04/03/2000 (Rv. 534598 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Comunicazione del provvedimento - Giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del Tribunale di assegnazione dei difensori -Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Validità - Fondamento - Art. 82 R.D. n. 37 del 1934 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534598-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

È valida, ai fini della decorrenza del termine di venti giorni per la proposizione del reclamo, previsto dall'art. 11 quinto comma legge 8 luglio 1980 n. 319, la comunicazione effettuata alle parti mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 del provvedimento di liquidazione del compenso ad un C.T.U., se la sede ove si svolge il giudizio non rientra nella circoscrizione del Tribunale a cui i difensori sono assegnati e questi non hanno eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale ha espletato l'incarico il consulente d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 136, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)