Sez. L, Sentenza n. 433 del 17/01/1997 (Rv. 501805 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Procuratore svolgente attività fuori della circoscrizione del tribunale ad esso assegnato - Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione - Esecuzione presso la cancelleria del giudice adito - Obbligatorietà - Limiti - Elezione di domicilio personale ad opera della parte costituita mediante procuratore - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per l'impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 434 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza - che deve essere fatta al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. -, ove quest'ultimo eserciti il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale lo stesso è assegnato e non abbia eletto, all'atto della costituzione in giudizio, domicilio (ai sensi dell'art. 82, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 87) nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio ha corso (non potendosi ravvisare la suddetta elezione di domicilio nella dichiarazione con cui la parte, nel conferire la procura al suddetto procuratore, abbia indicato il proprio domicilio per le notificazioni, atteso che si tratta di dichiarazione non proveniente da colui che avrebbe dovuto formulare l'elezione e perciò inidonea a conseguire l'effetto di cui al citato art. 82), deve essere effettuata presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria a norma del secondo comma dello stesso art. 82.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 22/01/1934 num. 87 art. 82, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)