Sez. 5, Sentenza n. 12814 del 08/03/2005 Ud. (dep. 05/04/2005) Rv. 231697 - 01
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - persone giuridiche, enti e associazioni | Mancato adempimento da parte del querelante dell'obbligo di cui all'art. 337 cod. proc. pen. - Onere del querelato di dimostrare che detto adempimento è in concreto necessario, trattandosi di società di capitali - Sussistenza.
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - persone giuridiche, enti e associazioni
Il querelato che escluda la legittimazione del querelante all'esercizio del diritto di querela non può limitarsi a contestare il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 337 cod. proc. pen. - il quale disciplina l'ipotesi della querela proposta da chi si professa legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione - ma deve dimostrare che detto adempimento è in concreto necessario, perché il querelante agisce quale rappresentante di una società di capitali. (Nella specie il proponente si era qualificato socio di un negozio; la S.C., premesso che tale qualifica indica semplicemente la contitolarità dell'impresa e non la legale rappresentanza di un diverso soggetto giuridico, ha - in applicazione del principio di cui in massima - rigettato il ricorso del querelato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)