Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 24/05/2010 (Rv. 613030 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Sentenza d'appello - Impugnazione - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità - Conseguenze - Appello avverso la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza di fallimento - Sospensione - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art.1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio; ne consegue che detta sospensione non opera neppure con riguardo all'appello contro la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)