Sez. 1 - , Ordinanza n. 20308 del 31/07/2018 (Rv. 649958 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Pronuncia di sentenza non definitiva di merito - Successiva estinzione del giudizio - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Sentenza risolutiva di questioni sollevate in relazione all’oggetto della domanda - Inclusione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
L'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina anche nel caso di proposizione di un giudizio successivamente estinto nel corso del quale sia stata pronunciata sentenza non definitiva di merito, dovendosi ritenere tale ogni decisione che abbia risolto talune questioni sollevate dalle parti in ordine all'oggetto della domanda. (Nella specie, la S.C., in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità dovute per occupazione ed espropriazione immobiliare, ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione dalla proposizione di una precedente domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la quale, in un giudizio in seguito estinto, era stata accertata la mancata emissione del decreto di espropriazione, afferendo tale presupposto non già alla mera proponibilità dell'azione, bensì al suo accoglimento e, quindi, alla sussistenza del diritto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)