Sez. 3, Sentenza n. 3075 del 16/03/1995 (Rv. 491211 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA | Precedenza di fatto - Legittimità - Condizioni - Incidente - Presunzione di colpa di colui che si avvale della precedenza di fatto.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA
La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)