Sez. L, Sentenza n. 21452 del 19/09/2013 (Rv. 628249 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento illegittimo - Opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva alla reintegra nel posto di lavoro - Esercizio - Presupposto - Sentenza che ordina la reintegrazione - Necessità - Precedente ripresa del servizio su invito del datore - Irrilevanza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamenti, il lavoratore può esercitare la facoltà di chiedere al datore l'indennità di cui all'art. 18, comma quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, solo dopo l'emanazione della sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che nelle more del giudizio, aderendo all'invito del datore, il lavoratore abbia ripreso il servizio, salvo che da tale reciproco comportamento delle parti possa desumersi che tra le stesse è intervenuto l'accordo, anche implicito, di ricostituzione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)