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Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 19/10/2023 Ud. (dep. 29/01/2024) Rv. 285848-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Reato abituale - Successione di leggi - Modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio intervenuta prima della consumazione ma dopo l'inizio della condotta - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285848-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE

Il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l'ultima condotta attuata dall'agente, sicché le modifiche "in peius" del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità.

Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)